Regolarizzazione Stranieri

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Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede all’art. 5 che i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a €
1.000,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011. Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:

- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;

- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piùsoggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);

non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell’art. 3 comma 1 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.

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